COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 19/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pol. Ciliverghe Camp. Prom.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 21 del 19/11/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società Pol. Ciliverghe Camp. Prom. Gir. E

Gara Casteisangiorgio/Ciliverghe del  25/10/2009

CU n. 18 del 29/10/2009 del CRL

La Società CILIVERGHE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori: FRANCHINI Cristian sino al 30.12.2009; PAPA Alessandro sino al 16.12.2009 e GALANTI Luca per 5 Gare, lamentando che il FRANCHINI e il PAPA non hanno spinto l’arbitro, limitandosi a protestare. Il GALANTI non ha lanciato la fascia di capitano sulla schiena dell’arbitro ma solamente l’ha gettata a terra. La reclamante a sostegno delle proprie affermazioni produce un filmato su supporto informatico.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, rileva: la richiesta di esame del filmato televisivo è inammissibile in quanto la fattispecie del reclamo non rientra in quelle discipline indicate dall’art.35 punto 1.2 e 1.3 del CGS. Sentito l’arbitro a chiarimenti, il quale ha confermato quanto già descritto nel rapporto arbitrale in ordine ai comportamenti tenuti nei suoi confronti dai calciatori FRANCHINI, PAPA e GALANTI, precisando che tali comportamenti sono stati irriguardosi con lievi contatti fisici da parte del FRANCHINI e del PAPA.

Alla luce di quanto contenuto nel rapporto arbitrale e delle dichiarazioni rese dal direttore di gara si ritiene equo confermare le squalifiche inflitte al FRANCHINI e al GALANTI considerato altresì le qualifica di capitano da loro ricoperta.

Si ritiene equo invece ridurre la squalifica inflitta al calciatore PAPA.

PQM

La Commissione Disciplinare Territoriale riduce la squalifica del calciatore PAPA Alessandro sino al 30.11.2009 confermando per il resto le decisioni del GS, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa alla reclamante, se versata.

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