COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 19/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo ASD Paderno Dugnano Camp. 2^ Cat. G
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 19/11/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo ASD Paderno Dugnano Camp. 2^ Cat. Gir. P
Gara Paderno Dugnano/Suprema ODB del 25/10/2009
C.U. n.17 del 05.11.2009 della Delegazione di MILANO
La Società PADERNO DUGNANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha comminato la perdita della gara per 0-3 per non aver schierato durante la durata della gara n.3 giovani calciatori, lamentando che: il direttore di gara avrebbe erroneamente riportato nel referto arbitrale la sostituzione del calciatore n.11 (VALENTINO) con il n.16 (DE GIGLIO) e non con il n.18 (ANDREASI).
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: sentito l’arbitro a chiarimenti conferma quanto riportato nel referto arbitrale il quale rappresenta fonte primaria e privilegiata di prova. Nel caso di specie, l’arbitro ha scrupolosamente annotato che il tesserato della società PADERNO DUGNANO al 7’ del 2° Tempo sostituiva il n.11 VALENTINO Francesco con il n.16 DE GIGLIO Christian nato nel 1985. Ne discende che il PADERNO DUGNANO ha terminato la gara senza schierare contemporaneamente Due calciatori nati dall’1.1.1987 ed Un calciatore nato dall’1.1.1986 come previsto dalle norme Federali (CU n.48 del 18.06.2009 del CRL). Alla luce di quanto sopra la sanzione inflitta dalla perdita della gara per 0-3 è congrua alla fattispecie oggetto del reclamo.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.