COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 19/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Quinto Romano Camp. 2^ C

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 21 del 19/11/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società US Quinto Romano Camp. 2^ Cat. Gir. S

Gara Terrazzano/Quinto Romano del  1.11.2009

CU n. 17 del 05/11/2009 della delegazione di MILANO

La Società QUINTO ROMANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore IANNARELLI Danilo sino al 09.05.2010, lamentando che la sanzione sarebbe eccessivamente severa e che i fatti descritti della vicenda sarebbero maturati in un contesto di tensione. Chiede, pertanto, una riduzione della sanzione.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova si accerta che il calciatore IANNARELLI dopo il provvedimento di espulsione che gli veniva comminato prima si avvicinava al direttore di gara pestandogli un piede, poi ritardava l’uscita dal terreno di gioco per circa un minuto ed al termine del primo tempo tentava di colpire l’arbitro con un calcio, che veniva evitato solo grazie all’intervento dei propri compagni di squadra.

La condotta del calciatore sanzionato, pertanto, si è svolta in un contesto temporale con atteggiamenti improntati ad un crescendo di gravità. La sanzione disposta in prime cure, pertanto, in quanto sin troppo benevola, merita di essere confermata.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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