COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 19/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Parabiago Camp. Giov.mi
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 19/11/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AC Parabiago Camp. Giov.mi Prov. Gir. D
Gara Parabiago/Garbagnate del 01/11/2009
CU n. 16 del 05/11/2009 della Delegazione di LEGNANO
La Società PARABIAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il tecnico sig. Matteo GARANTOLA sino al 15.12.2009, per comportamento gravemente offensivo nei confronti dell’arbitro, lamentando che la reazione del tecnico è sicuramente censurabile, in quanto commetteva l’errore di reazione nella provocazione. Nei confronti degli avversari non sarebbe stato preso alcun provvedimento disciplinare, sarebbe stata rilevata la presenza di un O.A. che assisteva alla partita che a fine fara si recava nello spogliatoio dell’arbitro.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: la ricorrente ha censurato nel reclamo il comportamento del proprio tesserato, riconoscendo la “bontà” della sanzione inflitta. Precisa, altresì, la reclamante che la reazione del sig. GARANTOLA si è rivolta solo nei confronti dei dirigenti della squadra avversaria, rasentando la colluttazione con la legittima intenzione di difendere i propri calciatori. Appare evidente alla Commissione giudicante che il comportamento del GARANTOLA sia degno di censura, in quanto antisportivo ed offensivo nei confronti del direttore di gara, come si evince dal referto arbitrale, che come è noto, è fonte privilegiata di prova. Nessun valore probatorio assumono invece le considerazioni esposte dalla reclamante. Ne discende la congruità della sanzione inflitta dal GS.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.