COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 19/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo in proprio del Calciatore Andrea TR
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 19/11/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo in proprio del Calciatore Andrea TRIGGIANI della Soc. ACEMARE
Camp. C.5 Gir. B
Gara Acemare/Arci Olmi del 23.10.2009
CU n. 18 del 29/10/2009 del CRL
Il calciatore Andrea TRIGGIANI ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che lo ha squalificato sino al 17.03.2010, lamentando che seppure i fatti si sono svolti così come rappresentati negli atti ufficiali, non era assolutamente intenzione del reclamante colpire il direttore di gara con lo sputo che era indirizzato a terra. Il reclamante si duole di quanto avvenuto e scusandosi per la propria condotta chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, il quale forma fonte privilegiata di prova, si evince che i fatti ascritti al TRIGGIANI si sono effettivamente svolti nei termini indicati dal GS di prime cure. Pur prendendo atto del ravvedimento del calciatori sanzionato in considerazione degli accadimenti così come rappresentati negli atti ufficiali non si può che confermare la sanzione, già di per sé sin troppo benevola.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.