COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 19/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS COB ’91 Camp. C.5 se

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 21 del 19/11/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società AS COB ’91 Camp. C.5 serie D Gir. B

Gara COB 91/Leoni del  23.10.2009

CU n. 18 del 29/10/2009 del CRL

La società COB 91 ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore CALCAGNO Michele Omar per 5 Gare, lamentando che quanto è accaduto è avvenuto senza alcuna volontà del calciatore di colpire alcuno, in un momento di sconforto determinato dalla prestazione della squadra. Si chiede perciò una gradazione della sanzione.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria di prova si evince che a fine gara il CALCAGNO veniva espulso perché volontariamente calciava i pallone verso il pubblico colpendo al volto una spettatrice in maniera offensiva e irriguardosa.

Alla luce di tali accadimenti appare del tutto meritevole di conferma la sanzione disposta in prime cure che si attaglia agli abituali criteri di valutazione della Presente Commissione.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it