COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 26/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS Mascagni Camp. 1^ Ca

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 22 del 26/11/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società GS Mascagni Camp. 1^ Cat. Gir. M

Gara Mascagni/La Locomotiva del  08.11.2009

CU n. 20 del 12.11.2009 del CRL

La Società MASCAGNI ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore MARELLI Davide per 3 GARE, lamentando che la squalifica inflittagli appare sproporzionata in relazione ai fatti addebitatigli..

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo, correttamente, ammette essersi verificato un diverbio tra il calciatore e il dirigente della squadra avversaria circa il successivo verificarsi dei fatti il referto del direttore di gara comporta l’inevitabile sanzione inflitta dal GS.

Questa Commissione ritiene adeguata ai criteri solitamente adottati la squalifica irrogata, tenuto conto che il referto arbitrale costituisce fonte primaria di prova.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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