COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 26/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo in proprio di Giassi Flavio, calcia

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 22 del 26/11/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo in proprio di Giassi Flavio, calciatore della Soc. SS Excelsior  Categoria 2^ Gir. B

Gara Villese/Excelsior del  25.10.2009

CU n. 14 del 29/10/2009 della Delegazione Prov. di BERGAMO

Il calciatore GIASSI FLAVIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha deliberato la sua squalifica fino al 28/10/2011.

Il calciatore chiede con il reclamo una rivalutazione della sanzione inflittagli dal GS che ritiene eccessiva, pur ammettendo di aver posto in esser la condotta illecita descritta dall’arbitro nel suo referto.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.38 del CGS, sentito il reclamante, rileva: durante l’audizione il reclamante riconosceva e si rammaricava per l’illecito comportamento tenuto in campo nei confronti dell’arbitro, quasi alla fine della partita; condotta che attribuiva anche alla scarsa lucidità conseguente alla stanchezza e tensione agonistica accumulata. Aggiungeva che l’azione rivolta nei confronti del direttore di gara non era assolutamente intesa a procurare danno alla sua persona.

Certamente il comportamento tenuto dal calciatore Giassi Flavio è meritevole di decisa censura; nulla può giustificare la condotta che si manifesta attraverso un contatto più o meno violento nei confronti dell’arbitro.

Nel caso in esame, in considerazione del comportamento di piena ammissione delle proprie responsabilità tenuto dal calciatore e della valutazione complessiva dell’accaduto, secondo i criteri adottati in casi simili da questa Commissione, la sanzione inflitta dal GS può essere mitigata.

Tanto premesso e ritenuto

RIDUCE

la squalifica al calciatore Giassi Flavio fino al 31.12.2010.

Si dispone l’accredito della relativa tassa al reclamante.

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