COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 26/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Brignanese Camp. Jun
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 26/11/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società US Brignanese Camp. Jun Prov. Gir. F
Gara Fara Olivana/Brignanese del 24/10/2009
CU n. 14 del 29/10/2009 della Delegazione di BERGAMO
La Società BRIGNANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Mattia FOSSATI sino al 28.10.2010, lamentando che la sanzione irrogata sarebbe eccessiva.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine regolamentari, rileva: nel referto arbitrale si parla di “leggero pugno al petto”; nel supplemento del rapporto si parla di “leggero pugno, facendomi arretrare di qualche passo”. Questa Commissione, fermo restando che il successivo comportamento del calciatore pure appare sanzionabile, ritiene che l’intima contraddittorietà del rapporto arbitrale, nonché l’assenza dell’elemento di dolore fisico provocato al direttore di gara, consentano di ritenere eccessiva la squalifica inflitta al calciatore.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
La squalifica del calciatore Mattia FOSSATI a tutto il 28.08.2010, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa alla reclamante, se versata.