COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 26/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo AS Ticinia Robecchetto Camp. All.Pr

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 22 del 26/11/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo AS Ticinia Robecchetto Camp. All.Prov. Gir. C

Gara Corbetta/Ticinia Robecchetto del 04/11/2009

C.U. n.17 del 12.11.2009 della Delegazione di LEGNANO

La Società TICINIA ROBECCHETTO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che inibito il massaggiatore sig. Gianluca GARAVAGLIA sino al 14.12.2009, lamentando che la sanzione sarebbe eccessiva perché il massaggiatore avrebbe chiesto solo spiegazioni all’arbitro senza commettere alcun comportamento antisportivo.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo è infondato in quanto l’arbitro, nel suo referto, è stato estremamente chiari nel descrivere le proteste e le minacce proferite, la cui sanzione, di poco superiore ad un mese di inibizione, appare più che congrua.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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