COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 26/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Cusano Camp. Giov.mi Prov.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 26/11/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società Cusano Camp. Giov.mi Prov. Gir. B
Gara Cusano/Base del 08.11.2009
CU n. 13 del 12/11/2009 della Delegazione di MONZA
La Società CUSANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore CATTANEO Tommaso sino al 31.12.2009, lamentando che i fatti si sarebbero svolti diversamente da quanto riportato nel referto arbitrale, comunque la squalifica appare sproporzionata.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il referto arbitrale descrive un comportamento, da parte del calciatore sanzionato, gravemente irriguardoso nei confronti del direttore di gara. Tale documento costituisce fonte privilegiata di prova.
La sanzione irrogata dal GS appare congrua e Questa Commissione ritiene di doverla confermare nella sua entità, conformandosi ai criteri normalmente adottati per analoghe fatti specie.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.