COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 26/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo AS Arcadia Camp. 3^ Cat. Gir. B

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 22 del 26/11/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo AS Arcadia Camp. 3^ Cat. Gir. B

Gara Arcadia/Orat.Bulciago Tabiago del  01/11/2009

CU n. 13 del 05/11/2009 della Delegazione di LECCO

La ARCADIA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Luca BRUSAFERRI sino al 06.11.2011, lamentando che la squalifica sarebbe eccessiva non avendo il giocatore compiuto atti di violenza nei confronti dell’arbitro.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo è infondato, il calciatore sanzionato, capitano, ha colpito l’arbitro con un pugno violento che lo ha attinto alla bocca e al naso, provocandogli dolore, mentre i direttore di gara teneva in bocca il fischietto e poi gli lanciava addosso la fascia di capitano, lo insultava e lo minacciava ulteriormente, bestemmiando. La gravità dell’episodio è evidente e non ammette indulgenza. Pertanto, appare del tutto congrua la sanzione inflitta dal GS che merita piena conferma.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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