COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 03/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD S.Fermo Camp. 2^
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 03/12/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società ASD S.Fermo Camp. 2^ Cat. Gir. H
Gara Alta BrianzaTavernerio/ASD S.Fermo del 25.11.2009
CU n. 20 del 12.11.2009 del CRL
La Società ASD S. FERMO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS con la quale le era stata comminata la sanzione della perdita della gara per 0-3, era stato squalificato per UNA giornata il giocatore MAZZARELLA Stefano, era stato inibito fino al 16.11.2009 il dirigente accompagnatore sig. PERTONANNI Matteo e le era stata comminata l’ammenda di Euro 30,00 – C.U. n.19 Delegazione Como del 05.11.2009 – lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art,29, commi 7 e 8, del CGS, per aver rilevato d’ufficio la posizione irregolare del calciatore MAZZARELLA Stefano, non sulla base degli atti e dei documenti ufficiali di gara, bensì attingendo da altri documenti del tutto estranei agli atti e/o ai documenti di gara.
Rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS anche mediante invio alla squadra avversaria, sentita la società reclamante, osserva:il reclamo merita di essere accolto.
Infatti, l’art.29, comma 8, del CGS, stabilisce che il Giudice Sportivo può decidere d’ufficio sulla posizione irregolare del calciatore solamente se questa emerge dalle risultanze dei documenti ufficiali di gara.
Nel caso di specie, dai documenti e atti ufficiali di gara non si rileva che il calciatore MAZZARELLA Stefano, non fosse tesserato per la società reclamante.
Anzi, il calciatore MAZZARELLA è indicati nella distinta presentata dalla ASD S.Fermo come tesserato per quest’ultima.
Pertanto, il Giudice Sportivo non poteva rilevare d’ufficio la posizione irregolare del calciatore sulla base di altre risultanze documentali e/o indagini.
Si osserva peraltro che i comportamento tenuto dalla reclamante potrebbe integrare profili di non correttezza, qualora la reclamante avesse effettivamente indicato in distinta ed impiegato un calciatore per lei non tesserato. A tal fine, si trasmettono gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di sua competenza.
Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare
ACCOGLIE
Il reclamo presentato dalla ASD S.FERMO e trasmette gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di sua competenza.