COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 03/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Virtus Mariano Camp
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 03/12/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società ASD Virtus Mariano Camp. 2^ Cat. Gir. I
Gara Veniano/Virtus Mariano del 15/11/2009
CU n. 121 del 19/11/2009 della Delegazione di COMO
La Società VIRTUS MARIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Nicola ORSI per 5 GARE, per comportamento gravemente offensivo nei confronti dell’arbitro, pur ritenendo giusta l’espulsione la squalifica inflitta era eccessiva dal momento che non si è riscontrato nessun contatto fisico ma solo una protesta verbale.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine regolamentari, rileva: pur rivolgendosi in maniera offensiva e irriguardosa nei confronti del direttore di gara e allontanandosi lo apostrofava in maniera volgare e minacciosa, in considerazione degli abituali criteri di valutazione appare, comunque, equo graduare la sanzione paragonandola a quanto disposto in casi analoghi..
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
La squalifica del calciatore Nicola ORSI a 3 GARE, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.