COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 03/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società SS. Leoncelli ASD Camp. Jun

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 23 del 03/12/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società SS. Leoncelli ASD Camp. Jun. Reg.  Gir. F

Gara Leoncelli/Cicopieve del 14/11/2009

C.U. n.21 del 19.11.2009 del CRL

La Società LEONCELLI ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inflitto l’ammenda di Euro 100,00 e squalificato i calciatori Filippo SCANDELLA sino al 19.05.2010 e Alberto BRUNELLI sino al 21.07.2010, lamentando che i fatti descritti nel referto arbitrale non si sarebbero svolti come refertati, chiede una riduzione delle sanzioni.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal rapporto di gara non emergono fatti di gravità tale da non consentire la prosecuzione della gara, infatti, l’arbitro afferma genericamente di aver sospeso la partita dopo essere stato attorniato da alcuni calciatori delle squadre successivamente alla concessione di un calcio di rigore. L’arbitro non individua nemmeno i calciatori che lo avrebbero attorniato indicando il numero degli stessi e la loro identità, limitandosi a porre in rilevanza i gesti compiuti contro la sua persona da Due soli calciatori della reclamante, SCANDELLA e BRUNELLI; il primo lo spintonava molto forte ed il secondo lo sgambettava facendolo cadere.

Tali gesti non possono essere considerati di gravità tale da mettere a repentaglio l’incolumità del direttore di gara visto che comunque sono isolati e contestualizzati nel tempo.

PQM

la C.D.T. valutata la gravità dei comportamenti attribuiti a SCANDELLA e BRUNELLI, alla luce dei criteri di valutazione adottati abitualmente in questa sede,

RIDUCE

-  la squalifica del calciatore Filippo SCANDELLA a tutto il 30.04.2010;

-  la squalifica del calciatore Alberto BRUNELLI a tutto il 30.05.2010.

Ritenuto che non vi erano gli estremi per sospendere la gara, si dispone la ripetizione della stessa demandando al CRL di adottare gli opportuni provvedimenti per la ripetizione della medesima. Conferma per il resto l’impugnata delibera.

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