COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 03/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Frassati Castiglionese
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 03/12/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società ASD Frassati Castiglionese Camp. Jun. Reg. Gir. G
Gara Linate/Frassati del 31.10.2009
CU n. 20 del 12/11/2009 del CRL
La Società FRASSATI ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il dirigente sig. Alfredo FERRARI sino al 23.12.2009 e comminato una ammenda di Euro 50,00 alla società reclamante.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo proposto è inammissibile in quanto sottoscritto dal sig. Alfredo FERRARI che, oltre a non risultare dirigente della ASD FRASSATI dagli atti presso il Comitato, era inibito al momento di sottoscrivere il reclamo a suo nome e per conto della società reclamante.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.