COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 03/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD San Carlo Crema Camp. J
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 03/12/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società ASD San Carlo Crema Camp. Juniores Gir. B
Gara Montodinese/San Carlo Crema del 14/11/2009
CU n. 15 del 19/11/2009 della Delegazione di CREMONA
La società SAN CARLO CREMA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Fabio FELLI per 5 GARE, per aver assunto un comportamento offensivo ed irriguardoso nei confronti dell’arbitro spuntando verso lo stesso senza colpirlo. La reclamante precisa che mai il FELLI è stato visto sputare in direzione del direttore di gara e che il calciatore non si sarebbe mai permesso di fare un gesto simile nei confronti dell’arbitro, peraltro padre di un amico del FELLI stesso.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il calciatore sanzionato si rivolgeva all’arbitro in maniera offensiva e irriguardosa sputando in sua direzione senza colpirlo.
La gravità del comportamento complessivamente descritta nel referto arbitrale, (il quale forma piena prova privilegiata) giustifica ampiamente la sanzione inflitta dal GS.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.