COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 03/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pol. Fulgor Lodi Vecchio Ca
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 03/12/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società Pol. Fulgor Lodi Vecchio Camp. 3^ Cat. Gir. A
Gara Fulgor Lodi Vecchio/Union Mulazzano del 18.10.2009
CU n. 15 del 22/10/2009 della Delegazione di LODI
La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che i reclami proposti avverso le decisioni del GS devono essere presentati alla Commissione Disciplinare nel termine perentorio di 7 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiali (art.46 comma 4 del CGS), che il provvedimento del GS oggetto del reclamo è stato pubblicato sul CU n.15 (LODI) datato 22.10.2009 della Delegazione di LODI e che il reclamo come si evince dalla sua data di spedizione 19.11.2009 e cioè oltre il termine previsto dalle vigenti norme Federali.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo come sopra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.