COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 11/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Cadorago Camp. 2^ Cat. G
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 del 11/12/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AS Cadorago Camp. 2^ Cat. Gir. I
Gara Castello Vighizzolo/Cadorago del 25/10/2009
CU n. 18 del 19/11/2009 della Delegazione di COMO
La Società CADORAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il dirigente Alessandro TAGLIENTE sino al 31.12.2011, lamentando che il dirigente non ha tentato di aggredire l’arbitro, limitandosi a proferire nei confronti dello stesso alcune frasi offensive, la reclamante, sostiene che il TAGLIENTE, a fine gara, non ha minacciato il direttore di gara chiedendogli solamente di considerare la situazione precedente venutasi a creare sul terreno di gioco.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine regolamentari rileva: sentito l’arbitro a chiarimenti, ha precisato che il TAGLIENTE ha protestato animatamente nei suoi confronti pronunciando frasi offensive e minacciose senza porre in atto un vero e proprio tentativo di aggressione considerato che comunque era ad una certa distanza dalla sua persona quando è stato preso dai calciatori della propria squadra e portato fuori dal campo. Ha inoltre confermato quanto riportato sul rapporto di gara con riferimento alla circostanza verificatasi a fine gara (il TAGLIENTE si è avvicinato chiedendo di “non calcare la mano”). La gravità del suddetto comportamento giustifica una mitigazione dell’inibizione inflitta dal GS.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
La squalifica del sig. Alessandro TAGLIENTE a tutto il 30.4.2010.
Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.