COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 11/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Cornatese Camp. 2^ Cat.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 24 del 11/12/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società US Cornatese Camp. 2^ Cat. Gir. U

Gara Sporting Valentino Mazzola/Cornatese del  22/11/2009

CU n. 15 del 26/11/2009 della Delegazione di MONZA

La società CORNATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha comminato l’ammenda di Euro 190,00 per responsabilità oggettiva, chiedendo in via principale l’annullamento della sanzione comminata in subordine una riduzione della stessa.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: letto il rapporto arbitrale, fonte privilegiata di prova, emerge chiaramente l’estrema gravità del comportamento tenuto dal tesserato della reclamante nei confronti del direttore di gara. Dal supplemento di rapporto si rileva altresì che in seguito all’aggressione avvenuta solo la fattiva collaborazione dei dirigenti della società ospitante e dei propri calciatori ha fatto sì che la situazione non degenerasse ulteriormente, mentre il comportamento dei dirigenti della reclamante si è caratterizzato da un completo disinteresse per le sorti dell’arbitro.

L’ammenda inflitta dal GS trova ulteriore giustificazione nell’atteggiamento tenuto dai sostenitori della CORNATESE che sin dall’inizio della gara insultavano e offendevano pesantemente il direttore di gara. Alla luce di quanto sopra, visto la responsabilità oggettiva della CORNATESE, l’ammenda comminata dal GS appare congrua e meritevole di conferma.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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