COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 11/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS Robur Saronno Camp. Jun.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 24 del 11/12/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società GS Robur Saronno Camp. Jun. Prov.  Gir. C

Gara Robur Saronno/Amor Sportiva del  21/11/2009

CU n. 19 del 26/11/2009 della Delegazione di LEGNANO

La società ROBUR SARONNO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la squalifica dei calciatori ARCA Davide e MARCHINI Alessandro sino al 28.02.2010, nonché l’inibizione al sig. Angelo TENCONI sino al 28.02.2010, lamentando che la condotta dei due calciatori non si sarebbe concretizzata in comportamenti minacciosi nei confronti dell’arbitro e per ciò che riguarda il TENCONI perché non si sarebbe assolutamente rivolto al direttore di gara con comportamenti offesivi e/o minacciosi. Si chiede, pertanto, una riduzione delle sanzioni e la cancellazione dell’inibizione.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince senza ombra di dubbio che i due calciatori, ARCA e MARCHINI, si sono resi responsabili dei fatti loro ascritti.

Identica considerazione merita l’analisi della condotta contestata al sig. TENCONI.

Di conseguenza, tenuto conto degli abituali criteri di valutazione della Presente Commissione e della sospensione che subiranno i diversi campionati in occasione delle vacanze natalizie, appaiono del tutto congrue e meritevoli di conferma le sanzioni disposte in prime cure.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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