COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Nuova CDG Erba Camp. 2^ Cat

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/12/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società Nuova CDG Erba Camp. 2^ Cat. Gir. N

Gara Nuova CDG/Ardita Como del  08/11/2009

CU n. 20 del 12/11/2009 della Delegazione di COMO

La società NUOVA CDG ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Simone FUMAGALLI sino al 04.11.2013 e comminato alla società l’ammenda di Euro 180,00, lamentando che i fatti posti a fondamento della delibera impugnata sarebbero del tutto difformi rispetto a quelli realmente accaduti e che, pertanto, la decisione assunta dal GS sarebbe meritevole di essere riformata integralmente.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: i fatti descritti nella delibera impugnata risultano provati dal referto arbitrale che forma piena prova del comportamento dei tesserati nel corso della gara, mentre la ricostruzione dell’accaduto svolto dalla reclamante è  priva di qualsiasi valenza probatoria, trattandosi di mera allegazione di parte non supportata da alcun riscontro. La CDT rileva altresì che le istanze istruttorie formulate dalla reclamante non possono trovare accoglimento, avendo ad oggetto mezzi di prova non utilizzabili nell’ambito del presente procedimento. La CDT osserva, infine, che le sanzioni inflitte risultano congrue e proporzionate rispetto ai fatti accaduti nel corso della gara in esame, così come descritti nel referto del direttore di gara.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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