COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Chiavennese Camp. Jun. R

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/12/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società US Chiavennese Camp. Jun. Reg.  Gir. C

Gara Chiavennese/Talamonese del  14.11.2009

CU n. 22 del 26/11/2009 del CRL

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che, con provvedimento pubblicato in data 11.12.2009. il GS ha rettificato il nominativo del calciatore squalificato e che, pertanto, non sussiste alcun provvedimento nei confronti del calciatore Donato FALLINI.

La C.D.T. rileva quindi che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile riguardando una delibera priva di effetti.

Tanto premesso e ritenuto

DICHIARA

INAMMISSIBILE il reclamo proposto, ricorrono giusti motivi per non addebitare la relativa tassa.

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