COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Cavese Camp. Juniore
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/12/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società US Cavese Camp. Juniores Prov. Gir. B
Gara Cavese/Linarolo del 15/11/2009
CU n. 18 del 26/11/2009 della Delegazione di PAVIA
La società CAVESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori Davide RANFONE per 7 GARE e BELLINI Steven per 4 GARE e comminato l’ammenda di Euro 170,00,= , lamentando che le sanzioni inflitte dal GS sono ingiuste in quanto i calciatori non hanno tenuto i comportamenti loro ascritti. La reclamante afferma inoltre che non vi è stato alcun comportamento scorretto nei confronti dell’arbitro da parte dei propri dirigenti e/o tesserati e che la modulistica presentata all’arbitro era corretta.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo non può trovare accoglimento in quanto le circostanze in esso indicate non trovano alcuna conferma nel rapporto arbitrale che, come noto costituisce fonte primaria e privilegiata di prova. Infatti, dal rapporto arbitrale emerge chiaramente che il RANFONE ha lanciato la maglietta verso l’arbitro colpendolo sul ginocchio mentre nel contempo proferiva insulti e minacce; che il BELLINI ha insultato ripetutamente il direttore di gara avvicinandosi allo stesso con fare minaccioso; che il pubblico, a fine gara, ha insultato l’arbitro con minacce; che anche un signore che accompagnava la squadra negli spogliatoi ha insultato l’arbitro; che il dirigente accompagnatore della CAVESE non ha consegnato all’arbitro il modulo degli ammoniti e/o espulsi.
La gravità dei suddetti comportamenti giustifica le sanzioni inflitte dal GS ai calciatori Davide RANFONE e Steven BELLINI come pure l’ammenda comminata alla reclamante.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.