COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Carugo Camp. Giov.mi
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/12/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AC Carugo Camp. Giov.mi Reg. Gir. B
Gara Cusano/Carugo del 29/11/2009
CU n. 23 del 03.12.2009 del CRL
La società CARUGO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Giuseppe VETERE per 4 Gare, lamentando che la sanzione appare sproporzionata rispetto a quanto avvenuto.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: i motivi del reclamo non apportano sostanziali ragioni a conforto della tesi sostenuta dalla reclamante, che lamenta una sanzione eccessiva.
Il referto arbitrale costituisce fonte primaria e privilegiata di prova e quanto riportato nel rapporto comporta l’adozione di un provvedimento che il GS ha stimato in 4 giornate di squalifica.
Tale sanzione è conforme ai criteri abitualmente adottati da Questa Commissione per analoghe fattispecie.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.