COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Carugo Camp. Giov.mi

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/12/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società AC Carugo Camp. Giov.mi Reg.  Gir. B

Gara Cusano/Carugo del  29/11/2009

CU n. 23 del 03.12.2009 del CRL

La società CARUGO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Giuseppe VETERE per 4 Gare, lamentando che la sanzione appare sproporzionata rispetto a quanto avvenuto.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: i motivi del reclamo non apportano sostanziali ragioni a conforto della tesi sostenuta dalla reclamante, che lamenta una sanzione eccessiva.

Il referto arbitrale costituisce fonte primaria e privilegiata di prova e quanto riportato nel rapporto comporta l’adozione di un provvedimento che il GS ha stimato in 4 giornate di squalifica.

Tale sanzione è conforme ai criteri abitualmente adottati da Questa Commissione per analoghe fattispecie.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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