COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Assosport Camp. 3^ Cat. Gir

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/12/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società Assosport Camp. 3^ Cat. Gir. A

Gara Assosport/Aureliana del  15/11/2009

CU n. 14 del 19/11/2009 della delegazione di MONZA

La Società ASSOSPORT ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Alberto NOTARSTEFANO  sino al 30.06.2012, lamentando che la sanzione adottata appare eccessiva e che i fatti riportati in rapporto si sono svolti diversamente.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il referto del direttore di gara costituisce fonte privilegiata di prova e tale rapporto, ad un attento esame, non denota alcuna incongruenza o contraddizione. Peraltro l’atteggiamento assunto da un calciatore esperto, anagraficamente parlando, di minacciare, insultare e colpire il direttore di gara risulta più grave proprio per tale ragione.

Si rileva, peraltro, che detto comportamento, oggettivamente da censurare, è stato compiuto nell’ambito d una continuazione attinente al medesimo episodio, isolato nel singolo contesto. La sanzione applicata dal GS, per quanto legittima ritiene Questa Commissione possa essere ridotta, proprio in ragione del carattere di continuità legato alla fattispecie.

Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto

RIDUCE

La squalifica del calciatore Alberto NOTARSTEFANO a tutto il 28.02.2012, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

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