COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del rocuratore

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/01/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Deferimento del rocuratore Federale a carico di:

1)BROZZI Enzo, nella sua qualità di direttore sportivo della società Accademia Internazionale, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1, in relazione al disposto di cui all’art. 36 Reg. Settore Giovanile e Scolastico, nonché alle disposizioni di cui al C.U. nr. 1 2009/2010 del Settore Giovanile Sportivo (art. 3.6 – pag. 40), e, più in generale, a tutti i criteri ispiratori l’attività giovanile e scolastica della F.I.G.C.;

2) CIMAZ Matteo, nella sua qualità di calciatore tesserato, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1, per aver preso parte, in vigenza di tesseramento per altra compagine societaria o nonostante l’espressa opposizione della stessa, ad un allenamento/provino organizzato dalla Accademia Internazionale, in contrasto con quanto disposto dall’art. 36 Reg. Settore Giovanile e Scolastico, nonché con quanto stabilito dal C.U. nr. 1 2009/2010 del Settore Giovanile Sportivo (art. 3.6 – pag. 40), e, più in generale, con tutti i criteri ispiratori l’attività giovanile e scolastica della F.I.G.C.;

3) BATTISTELLA Luca, nella sua qualità di calciatore tesserato, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1, per aver preso parte, in vigenza di tesseramento per altra compagine societaria e nonostante l’espressa opposizione della stessa, ad un allenamento/provino organizzato dalla Accademia Internazionale, in contrasto con quanto disposto dall’art. 36 Reg. Settore Giovanile e Scolastico, nonché con quanto stabilito dal C.U. nr. 1 2009/2010 del Settore Giovanile Sportivo (art. 3.6 – pag. 40), e, più in generale, con tutti i criteri ispiratori l’attività giovanile e scolastica della F.I.G.C.;

4) la società ACCADEMIA INTERNAZIONALE, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2 del C.G.S., in conseguenza delle violazioni ascrivibili al proprio direttore sportivo, sig. BROZZI.

Con provvedimento del 22 novembre 2009 il Procuratore Federale deferiva avanti questa Commissione i signori BROZZI Enzo, CIMAZ Matteo e BATTISTELLA Luca, nonché la ACCADEMIA INTERNAZIONALE per rispondere della violazione delle norme indicate in epigrafe.

La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale in contraddittorio con il signor Franco Felter, in rappresentanza dell’ACCADEMIA INTERNAZIONALE, e con i genitori dei calciatori minori CIMAZ Matteo e BATTISTELLA Luca, preso altresì atto che i deferiti, prima della chiusura del dibattimento, hanno avanzato richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 23 C.G.S. e che il Rappresentante della Procura Federale ha espresso il consenso alla richiesta con applicazione della pena nelle seguenti misure:

. per CIMAZ Matteo 2 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di appartenenza;

. per BATTISTELLA Luca 2 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di appartenenza;

. per la società ACCADEMIA INTERNAZIONALE € 334,00 di ammenda.

Preso atto della memoria difensiva presentata dal sig. Brozzi nella quale, oltre ad affermare di non essere più tesserato per la FIGC, sosteneva di aver fatto sostenere un provino ai calciatori, CIMAZ Matteo e BATTISTELLA Luca, su insistenza dei genitori e con l’unico scopo di far divertire i bambini,

osserva

il comportamento addebitato, come già più sopra riferito, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento.

La commissione Disciplinare, preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai deferiti in merito alle quali ha prestato il consenso dal Rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibili le sanzioni concordate dalle parti in considerazione dell’entità e rilevanza dei comportamenti, visto l’art. 23 del C.G.S.,

applica

. per CIMAZ Matteo 2 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di appartenenza;

. per BATTISTELLA Luca 2 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di appartenenza;

- per la società ACCADEMIA INTERNAZIONALE € 334,00 di ammenda.

Ritenuta altresì sussistente e provata la responsabilità del signor Brozzi delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1, in relazione al disposto di cui all’art. 36 Reg. Settore Giovanile e Scolastico, nonché a quant stabilito dal C.U. nr. 1 2009/2010 del Settore Giovanile Sportivo (art. 3.6 – pag. 40), per aver fatto partecipare ad un allenamento dell’ACCADEMIA INTERNAZIONALE di cui era direttore sportivo, i calciatori mirori, CIMAZ Matteo e BATTISTELLA Luca, in vigenza di tesseramento per altra compagine societaria e nonostante l’espressa opposizione della stessa, ad un allenamento/ptrovino,

commina

- al signor BROZZI Enzo l’inibizione di mesi 2 da scontarsi nell’ipotesi in cui venga nuovamente tesserato dalla FIGC.

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