COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AURORA CANTALUPO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/01/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società AURORA CANTALUPO

Campionato Juniores Provinciali Girone B

Gara del 21 Novembre 2009 tra ANTONIANA – AURORA CANTALUPO

COM. UFF. n. 19 della Delegazione di Legnano datato 26 NOVEMBRE 2009

La società AURORA CANTALUPO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che fha inibito il proprio massaggiatore Refraschini Marco fino al 31-05-2010.

La società AURORA CANTALUPO ricorre a codesta Commissione Disciplinare chiedendo:

la riduzione dell’inibizione comminata al proprio tesserato in quanto il sig. Refraschini Marco si sarebbe limitato a muovere delle contestazioni all’operato dell’arbitro in modo concitato e a chiedere delucidazioni anche al termine della partita senza però tenere alcun comportamento violento o minaccioso nei confronti del direttore di gara.

La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’articolo 36 n. 2 del C.G.S., rileva che:

esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince senza alcun dubbio che il Refraschini Marco, massaggiatore della Aurora Cantalupo, nel corso della partita aveva più voalte manifestato disappunto per l’operato dell’arbitro e per tali motivi era già stato richiamato.

In seguito ad una decisione arbitrale, il sig. Refraschini Marco, alzandosi dalla panchina, applaudiva ironicamente il direttore di gara e proferiva nei suoi confronti frasi gravemente offensive e minacciose.

Per tali motivi veniva prontamente allontanato dal terreno di gioco.

A fine partita mentre l’arbitro si accingeva a rientrare negli spogliatoio veniva nuovamente raggiunto dal Refraschini Marco che, chiedendo spiegazioni, reiterava insulti e minacce e tentava di aggredire il direttore di gara.

Solo il pronto intervento di altri dirigenti evitava che il Refraschini Marco potesse venire a contatto con l’arbitro.

Alla luce di quanto sopra e tenuto conto degli abituali criteri di valutazione della presente Commissione, la sanzione comminata dal giudice Sportivo al Refrascihini Marco appare equa e meritevole di conferma.

Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare

RIGETTA

Il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.

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