COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclami Società LA SPEZIA e CRESPI MORB

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/01/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclami Società LA SPEZIA e CRESPI MORBIO

Campionato 1a Categoria  Girone M

Gara del 8 Dicembre 2009 tra LA SPEZIA – CRESPI MORBIO

COM. UFF. n. 24 del C.R.L. datato 11 DICEMBRE 2009

 

La società LA SPEZIA e CRESPI MORBIO hanno proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 ad entrambe, l’ammenda di EURO 250,00= lamentando che non si sono presentate il giorno 8-12-2009 per la disputa della gara in quanto si erano accordate entrambe per disputarla in data 16-12-2009, senza però aver inviato il relativo telefax alla Federazione.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che i reclami sono stati inviati nei termini regolamentari previsti, riuniti i reclami in quanto impugnano il medesimo provvedimento del G.S., rileva: i reclami presentati da entrambe le società sono infondati ai sensi del C.U. n. 7 del C.R.L. datato 13-08-2009 punto 3,4, la variazione delle date delle gare deve essere richiesta da entrambe le società interessate almeno 7 giorni prima della disputa della gara da variare pena l’impossibilità di autorizzare la variazione stessa.

Nel caso di specie, le società in oggetto non hanno chiesto la variazione della gara alla Federazione nonostante l’accordo raggiunto. Pertanto erano tenute a disputare la gara il giorno 8-12-2009= Ne consegue che, come correttamente disposto dal G.S., in applicazione dell’art. 17 comma 3 del CGS, deve essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara ad entrambe le squadre per 0 – 3.

Pertanto, la decisione impugnata merita piena conferma.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

I reclami proposti dalle società LA SPEZIA e CRESPI MORBIO disponendo l’addebito della relativa tassa ad entrambe le reclamanti.

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