COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società REAL BESANA LESMO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/01/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società REAL BESANA LESMO

Campionato 2a Categoria  Girone T

Gara del 6 Dicembre 2009 tra REAL BESANA - ALBIATE

COM. UFF. n. 17 della delegazione di MONZA datato 11 DICEMBRE 2009

 

La società REAL BESANA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Enrico GUARNIERI sino al 28-02-2010, lamentando che il GUARNIERI non è venuto alle mani con il calciatore Patricio CLEMENTE della squadra avversaria, limitandosi a discutere animatamente.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato  inviato nei termini regolamentari, rileva: l’arbitro sentito a chiarimenti da Questa Commissione ha precisato che i calciatori GUARNIERI e CLEMENTE si sono insultati reciprocamente senza venire alle mani,

La gravità del comportamento tenuto dal GUARNIERI giustifica una riduzione della squalifica inflitta dal G.S.

Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto

RIDUCE

La squalifica del calciatore Enrico GUARNIERI a 4 gare, si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

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