COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società F.C. LAVENO MOMBELLO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/01/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società F.C. LAVENO MOMBELLO

Campionato Juniores  Girone A

Gara del 18 Novembre 2009 tra LAVENO MOMBELLO - CASPORT

COM. UFF. n. 15 della delegazione di VARESE datato 3 DICEMBRE 2009

 

La società LAVENO MOMBELLO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Marco DI VITA per 8 GARE, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato in quanto lo stesso si sarebbe limitato a proferire frasi irriguardose e minacciose senza spingere il direttore di gara con il petto.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, letti gli atti ufficiali rileva: come descritto nel rapporto arbitrale, il calciatore sanzionato in seguito ad una decisione arbitrale si rivolgeva in modo gravemente minaccioso e offensivo nei confronti dell’arbitro e per tale motivo veniva espulso. Alla notifica del provvedimento disciplinare il DI VITA, prima di uscire dal terreno di gioco, si avvicinava all’arbitro e lo spingeva con il petto. Differentemente da quanto sostenuto dalla ricorrente l’arbitro, sentito da Questa Commissione a chiarimenti ha confermato di essere stato spinto dal DI VITA: L’arbitro ha poi confermata gli insulti e le minacce ripetutamente rivoltegli.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto del reiterato comportamento tenuto dal calciatore sanzionato, la squalifica inflitta dal G.S: deve essere confermata non potendo trovare accoglimento la richiesta avanzata dalla reclamante di una riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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