COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del P

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/01/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di FANELLI Vincenzo, dirigente della A.C. ALBIATESE e della Società A.C. ALBIATESE, per rispondere

. il primo, ai sensi dell’art. 61 delle NOI.F., per il mancato affidamento della conduzione tecnica della prima squadra, partecipante al campionato di seconda categoria, ad un tecnico abilitato dal Settore Tecnico in occasione della gara ufficiale Albiatese - Atletico Cederna Monza svoltasi il 15-02-2009, in violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 37, comma C a del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;

. la Società A.C. ALBIATESE, per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2 C.G.S., in relazione alla condotta ascritta al proprio dirigente.

Alla udienza avanti questa Commissione, oltre al rappresentante della Procura Federale, hanno presenziato il Sig. Umberto Mariani, Presidente in rappresentanza della Società deferita, ed il Sig. Luca Ciofi, dirigente della società e rappresentante per delega del deferito Vincenzo Fanelli.

Dopo la relazione del Presidente della Commissione avente ad oggetto le contestazioni e gli elementi documentali contenuti nel fascicolo del deferimento, è stata data la parola ai rappresentanti dei deferiti i quali si sono riportati al contenuto della memoria in atti, in sostanza ammissiva della responsabilità, ed hanno chiesto che si procedesse ai sensi dell’art. 23 del C.G.S.

A seguito di ciò, le parti hanno concordato per la Società deferita l’applicazione della sanzione di € 350,00 di ammenda e per il dirigente Vincenzo Fanelli giorni 40 di inibizione. Nella quantificazione delle sanzioni è stato tenuto conto della riduzione di pena prevista dall’art. 23 C.G.S.

Motivi della decisione

I comportamenti rispettivamente addebitati ai deferiti risultano pienamente provati attraverso la documentzione in atti, pertanto non può trovare luogo nel caso in ispecie un provvedimento di proscioglimento.

Tanto premesso

La Commissione Disciplinare Territoriale

. preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzate per la società A.C. ALBIATESE e per il Sig. Vincenzo Fanelli, in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale;

. ritenute accoglibili le sanzioni concordate tra le parti in considerazione della entità e rilevanza dei comportamenti contestati,

applica

. alla Società A.C. ALBIATESE la sanzione di € 350,00 di ammenda;

. al Sig. Fanelli Vincenzo la sanzione di giorni 40 di inibizione.

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