COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del P
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/02/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento ad opera del Procurator federale a carico di VEGEZZI Pierluigi, Presidente della FC AURORA TRAVAGLIATO e della Società FC AURORA TRAVAGLIATO, per rispondere:
• il primo, quale Legale Rappresentante della FC Aurora Travagliato, della violazione di cui all’art.1, comma 1 del CGS, in relazione all’art.43, comma 5 delle NOIF, per aver omesso di segnalare alla Segreteria della FIGC, al Comitato Regionale Lombardo ed alla Sezione Medica del Settore Tecnico l’accertata non idoneità alla pratica agonistica del calciatore Pietro Coletti, diagnosticata in prima istanza dal Dott. Ugo Luciani della Medicina dello Sport;
• la Società FC AURORA TRAVAGLIATO per responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1 CGS, in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente.
Alla udienza avanti questa Commissione, oltre al rappresentante della Procura Federale, ha presenziato per i deferiti il Sig. Vegezzi Pierluigi, Presidente della FC Aurora travagliato.
Dopo la relazione del Presidente della Commissione avente ad oggetto le contestazioni e gli elementi documentali contenuti nel fascicolo del deferimento, è stata data la parola al deferito, il quale si è riportato alle deduzioni difensive contenute nella memoria precedentemente inviata a questa Commissione. Nella memoria si rappresentava un errore in buona fede del Segretario della Società, il quale aveva ritenuto che, essendo stato proposto dal calciatore Coletti ricorso avverso la dichiarazione di non idoneità alla pratica agonistica, la Società non fosse nell’immediato tenuta alle prescritte segnalazioni. Si aggiungeva che nel caso in ispecie non vi era stata violazione sostanziale della norma, in quanto il calciatore era stato immediatamente sospeso da qualunque attività sportiva. La memoria concludeva sostenendo di avere rispettato l’obbligo sostanziale previsto dalla normativa e di non avere osservato un semplice obbligo formale.
A questo punto il Sig. Vegezzi Pierluigi, anche in nome e per conto della Società chiedeva la definizione del procedimento ai sensi dell’art.23 del CGS; a seguito di ciò, le parti hanno concordato per la Società deferita l’applicazione della sanzione di € 200,00 di ammenda e per il Presidente Vegezzi Pierluigi giorni 30 di inibizione. Nella quantificazione delle sanzioni è stato tenuto conto della riduzione di pena prevista dall’art.23 CGS.
Motivi della decisione
I comportamenti rispettivamente addebitati ai deferiti risultano pienamente provati attraverso la documentazione in atti, pertanto non può trovare luogo nel caso in ispecie un provvedimento di proscioglimento.
Tanto premesso
La Commissione Disciplinare Territoriale
• preso atto delle richieste di applicazione della pena, avanzate per la Società FC AURORA TRAVAGLIATO e per il Sig. Vegezzi Pierluigi, in merito alle quali ha presentato il consenso il Rappresentante della Procura Federale;
• ritenute accoglibili le sanzioni concordate tra le parti in considerazione della entità e rilevanza dei comportamenti contenstati,;
applica
• alla Società FC AURORA TRAVAGLIATO la sanzione di € 200,00 di ammenda;
• al sig. Vegezzi Pierluigi la sanzione di giorni 30 di inibizione.