COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del P

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di GUERRIERO Angelo, Presidente della SANTALBINO CALCIO e della Società SANTALBINO CALCIO, per rispondere:

• il primo, per il mancato affidamento della conduzione tecnica della prima squadra, partecipante al campionato di seconda categoria, ad un tecnico abilitato del Settore tecnico, in violazione dell’art.1, comma 1 del CGS in relazione all’art.37, comma Ca del Regolamento del Settore Tecnico, all’art.40 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed all’art.1 del Comunicato Ufficiali n.1 – 2008/2009 della Lega Nazionale Dilettanti;

• la Società SANTALBINO CALCIO per responsabilità diretta, ex art.4, comma 1 CGS, in relazione alla condotta ascritta al proprio presidente.

Alla udienza tenutasi in data 21.01.2010 avanti questa Commissione, oltre al rappresentante della Procura Federale, hanno presenziato il Sig. Angelo Guerriero, Presidente della Santalbino Calcio, anche in rappresentanza della Società deferita, ed il Sig. Luigi Di Giorgio, segretario della Società.

Dopo la relazione del Presidente della Commissione avente ad oggetto le contestazioni e gli elementi documentali contenuti nel fascicolo del deferimento, è stata data la parola ai deferiti. Il sig. Guerriero dichiarava che sin dall’inizio della stagione 2008/2009 la Società aveva tesserato il tecnico Casagrande Armando, il quale aveva svolto regolarmente la sua funzione fino a quando, per problemi di salute, era stato costretto ad interrompere la sua attività; ciò sarebbe avvenuto soltanto qualche settimana prima della fine del campionato.

Al fine di provare tali circostanze chiedeva un rinvio dell’udienza, che veniva accordato. Alla successiva udienza del 28.01.2010 non si presentava nessuno per la Società, ma perveniva semplicemente un fax con il quale si preannunciava la mancata presenza e si avanzava istanza di patteggiamento.

Il Presidente della Commissione rilevava l’impossibilità di procedere ai sensi dell’art.23 CGS in assenza dei deferiti e dava la parola al rappresentante della Procura Federale per le conclusioni.

Il Procuratore, ritenuta la responsabilità dei deferiti, chiedeva la condanna del sig. Guerriero Angelo a mesi 2  di inibizione e della Società Santalbino Calcio a € 500,00 di ammenda.

Motivi della decisione

I comportamenti rispettivamente addebitati ai deferiti risultano pienamente provati attraverso il contenuto del fascicolo del deferimento. D’altronde i deferiti non hanno ottemperato all’impegno di produrre la documentazione a loro difesa, incombente per il quale è stato disposto il rinvio del procedimento.

Le richieste del Rappresentante della Procura Federale appaiono del tutto proporzionante all’entità del fatto contestato.

Ciò premesso,

La Commissione Disciplinare Territoriale

ritenuta provata la responsabilità dei deferiti in ordine alle contestazioni mosse con l’atto di deferimento,

infligge

• al sig. Guerriero Angelo la sanzione di mesi due di inibizione;

• alla Società Santalbino Calcio la sanzione di € 500,00 di ammenda.

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