COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad oper

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di TOMASI  Marco Cesare, Presidente della FOOTBALL CLUB CASSINA DE’ PECCHI e della Società FOOTBALL CLUB CASSINA DE’ PECCHI, per rispondere:

• il primo, ai sensi dell’art.61 delle NOIF, per il mancato affidamento della conduzione tecnica della prima squadra, partecipante al campionato di Calcio a 5, ad un tecnico abilitato dal Settore Tecnico, quantomeno in occasione delle gare ufficiali Tribiano-Cassina del 23.01.2009 e Cassina-Cardano 91 del 20.01.09, in violazione dell’art.1, comma 1 del CGS in relazione all’art.37, comma Ca, del Regolamento del Settore Tecnico, dell’art.40 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed all’art. 1 del Comunicato Ufficiale n.1 – 2008/2009 della Lega Nazionale Dilettanti;

• la Società FOOTBALL CLUB CASSINA DE PECCHI, per responsabilità diretta, ex art.4, comma 1 CGS, in relazione alla condotta ascritta al proprio presidente.

All’udienza tenutasi in data 21.01.2010 avanti questa Commissione, oltre al rappresentante della Procura Federale, nessuno ha presenziato per i deferiti, che hanno fatto pervenire una memoria difensiva.

Dopo la relazione del Presidente della Commissione avente ad oggetto le contestazioni e gli elementi documentali contenuti nel fascicolo del deferimento, è stata data lettura della memoria difensiva nella quale il Presidente della Società ammetteva correttamente la sussistenza della violazione sottolineava, d’altra parte, l’impegno non solo economico della Società, che aveva portato ad ottimi risultati sportivi.

Al termine il Presidente della Commissione dava la parola al rappresentante della Procura Federale per le sue conclusioni.

Il Procuratore, ritenuta la responsabilità dei deferiti, chiedeva la condanna del sig. Tomasi Marco Cesare a medi 2 di inibizione e della Società Football Club Cassina del Pecchi a € 500,00 di ammenda.

Motivi della decisione

I comportamenti rispettivamente addebitati ai deferiti risultano pienamente provati attraverso il contenuto del fascicolo del deferimento.

Le richiesta del Rappresentante della Procura Federale appaiono del tutto proporzionate all’entità del fatto contestato e conformi al metro di giudizio di questa Commissione.

Ciò premesso,

La Commissione Disciplinare Territoriale

ritenuta provata la responsabilità dei deferiti in ordine alle contestazioni mosse con l’atto di deferimento,

infligge

•  al sig. Tomasi Marco Cesare la sanzione di mesi due di inibizione;

•  alla Società Football Club Cassina de’ Pecchi la sanzione di € 500,00 di ammenda.

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