COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 3 del 16/07/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società AC NUOVO MILLENNIO – 3^

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 3 del 16/07/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO Società AC NUOVO MILLENNIO – 3^ Cat. Gir. A

Gara Assaghese Calcio  - AC Nuovo Millennio del 15.02.2009

La Società AC NUOVO MILLENNIO ha proposto reclamo contro al decisione del GS che ha deliberato di comminare alla reclamante la perdita della gara per 0-3, adducendo di non avere violato la norma che imponeva il mantenimento in campo di due calciatori giovani per tutta la durata della partita, diversamente da quanto ritenuto dal GS.

Comunicato n.32 della Delegazione Provinciale di Milano del 05.03.2009.

Appare necessario, prima di giungere alla decisione di merito, riportare e precisare l’iter di questo reclamo:

• nel reclamo la Soc. AC NUOVO MILLENNIO, come sopra riferito, sosteneva di avere mantenuto in campo per tutta le gara due giocatori giovani e semplicemente per un errore dell’arbitro, nella compilazione della scheda di sostituzione, risultava il contrario;

• convocato l’arbitro avanti a questa Commissione, lo stesso ammetteva l’errore iniziale nella compilazione del documento ed aggiungeva di aver materialmente corretto lo scritto su indicazione di un dirigente della Soc. Assaghese, il quale riscontrato l’errore di compilazione, concretizzatosi con la segnalazione di una doppia sostituzione di uno stesso calciatore, si era portato nel suo spogliatoio al fine di ottenere la correzione. L’arbitro richiesto se la correzione apportata corrispondeva a quanto avvenuto sul campo, riferiva di non poterlo affermare;

• in relazione alla necessità, ai fini della decisione, di raccogliere elementi idonei alla ricostruzione di quanto effettivamente accaduto sul campo, attività istruttoria impedita a questa Commissione, veniva disposto l’invio del fascicolo alla Procura Federale, affinché svolgesse indagini dirette a verificare la successione delle sostituzioni dei calciatori operate dalla AC NUOVO MILLENNIO nella gara in esame;

• espletati gli opportuni accertamenti, la Procura Federale trasmetteva fascicolo contenente gli atti di indagine compiuti ed una relazione conclusiva;

• nella relazione si è dato atto alle seguenti circostanze:

1.errore iniziale del direttore di gara nella compilazione della scheda relativa alle sostituzioni;

2.correzione della stessa da parte dell’arbitro sulla base di indicazioni fornite dal sig. Roberto Cartagine, tesserato per la soc. Assaghese, introdottosi senza titolo nello spogliatoio del direttore di gara;

3.ulteriore errore dell’arbitro nella correzione del documento in quanto di dava per sostituito il calciatore n.10 Roberto Fontana al 3’ del secondo tempo, mentre le indagini hanno dato prova di una sua presenza in campo in un momento successivo della gara.

Nel merito, pertanto, all’esito degli accertamenti svolti dalla Procura Federale, si può affermare che la AC NUOVO MILLENNIO ha rispettato la norma, avendo mantenuto in campo per tutta la durata della partita due calciatori giovani.

Ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

in accoglimento del reclamo come sopra proposto, di ripristinare il risultato di 0-1 conseguito sul campo nella partita disputata in data 15.02.2009 tra la AS ASSAGHESE CALCIO e la AC NUOVO MILLENNIO.

Dispone, inoltre, l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.

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