COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 01/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 7 – Reclamo Soc. Pro Sea Olympia avverso la squalifica del calciatore Ro

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 12 del 01/10/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

Prot. n. 7 - Reclamo Soc. Pro Sea Olympia avverso la squalifica del calciatore Rossi Stefano fino al 31/10/2009. Gara Pro Sea Olympia - Mariscotti del 12/09/2009 Coppa Liguria.

Comunicato Ufficiale n°10 del 17/09/2009.

Letto il reclamo col quale la soc. Pro Sea Olympia lamenta ed eccepisce l’eccessività della squalifica fino al 31.10.2009 inflitta al proprio calciatore Rossi Stefano, ritenendo inveritiero il rapporto di gara nella parte in cui il direttore di gara ne riferisce il comportamento a fine partita, perciò chiede la riduzione della squalifica a due sole giornate, visti gli atti ufficiali e letta la declaratoria in cui il primo giudice riporta esattamente quanto riferito dall’ufficiale di gara, ricordato che il giudizio sportivo si incardina sul principio della prevalenza degli atti ufficiali sulle dichiarazioni di parte, ritenuta equa la sanzione inflitta in prime cure, rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it