COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 21.10.2009 Decisione della commissione Disciplinare 5.3.4. DEFERIMEN
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 38 del 21.10.2009
Decisione della commissione Disciplinare
5.3.4. DEFERIMENTO di ZULLO Marco e della Soc. SPORTING AESERNIA
(Mancata partecipazione al Campionato Juniores con una propria squadra nell’annata 2008-2009)
La Commissione Disciplinare,
letti gli atti trasmessi dalla Procura Federale il 30 giugno 2009 ed accertata la regolarità della comunicazione ai deferiti, procede alla trattazione del deferimento.
E’ presente il rappresentante della Procura Federale Avv. Raffaele Teodoro che si riporta al deferimento e chiede applicarsi la sanzione della inibizione per giorni 30 al sig. Zullo Marco, all’epoca dei fatti presidente della società Sporting Aesernia, e la sanzione della ammenda di euro 2.000,00 per la medesima società.
Nessuno è presente per i deferiti e nessuna giustificazione è stata inviata per rappresentare l’impossibilità a comparire.
La Commissione Disciplinare, trattandosi di società partecipante al campionato di promozione, visto il punto A/3, lettera f), del C.U. n. 1 del 1° luglio 2008 della L.N.D., allegato al C.U. n. 1 del 1° luglio 2008 del Comitato Regionale Molise, che fissa la sanzione per la mancata attività juniores per le società partecipanti al campionato regionale di promozione,
INFLIGGE
al sig. ZULLO Marco, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione della inibizione per giorni 30 per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto disposto nel C.U. della L.N.D. indicato in premessa ed alla società SPORTING AESERNIA la sanzione della ammenda di euro 2.000,00 per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S.