COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato  Ufficiale  N.  38 del 21.10.2009 Decisione della commissione Disciplinare 5.3.1.  DEFERIMENTO

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.crmoliselnd.come sul

Comunicato  Ufficiale  N.  38 del 21.10.2009

Decisione della commissione Disciplinare

5.3.1.  DEFERIMENTO di DI LUCENTE Andrea e della Soc. Pol. VASTOGIRARDI

(Mancata partecipazione al Campionato Juniores con una propria squadra nell’annata 2008-2009)

La Commissione Disciplinare,

letti gli atti trasmessi dalla Procura Federale il 30 giugno 2009 ed accertata la regolarità della comunicazione ai deferiti, procede alla trattazione del deferimento.

E’ presente il rappresentante della Procura Federale Avv. Raffaele Teodoro che si riporta al deferimento e chiede applicarsi la sanzione della inibizione per giorni 30 al sig. Di Lucente Andrea, all’epoca dei fatti presidente della società Pol. Vastogirardi, e la sanzione della ammenda di euro 5.000,00 per la medesima società.

Nessuno è presente per i deferiti e nessuna giustificazione è stata inviata per rappresentare l’impossibilità a comparire.

La Commissione Disciplinare, trattandosi di società partecipante al campionato di eccellenza, visto il punto A/2, lettera g), del C.U. n. 1 del 1° luglio 2008 della L.N.D., allegato al C.U. n. 1 del 1° luglio 2008 del Comitato Regionale Molise, che fissa la sanzione per la mancata attività juniores per le società partecipanti al campionato regionale di eccellenza,

INFLIGGE

al sig. DI LUCENTE Andrea, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione della inibizione per giorni 30 per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto disposto nel C.U. della L.N.D. indicato in premessa ed alla società Pol. VASTOGIRARDI la sanzione della ammenda di euro 5.000,00 per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S.

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