COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato  Ufficiale  N.  41 del 28.10.2009 Decisione della commissione Disciplinare 5.3.1.  DEFERIMENTO di AM

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.crmoliselnd.come sul

Comunicato  Ufficiale  N.  41 del 28.10.2009

Decisione della commissione Disciplinare

5.3.1.  DEFERIMENTO di AMATUZIO Egidio Paolo e DEFERIMENTO della Società A.S.D. BOIANO

(Vertenze economiche con allenatore e calciatori)

La Commissione Disciplinare,

letti i deferimenti proposti dalla Procura Federale a carico di Amatuzio Egidio Paolo, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Boiano, e della stessa società A.S.D. Boiano riguardanti le vertenze economiche con l’allenatore Logarzo Pasquale e con i calciatori Urso Luigi, Comparato Salvatore e Trovato Antonio, tutte relative all’annata calcistica 2007/2008; disposta la riunione dei suddetti deferimenti come da separato verbale, osserva quanto segue.

I fatti oggetto dei quattro distinti deferimenti risultano acclarati e non smentiti dai deferiti.

Invero, nella riunione del 15 settembre 2009 il deferito Amatuzio Egidio Paolo chiedeva breve aggiornamento della seduta al fine di documentare i pagamenti, a suo dire avvenuti, contrariamente a quanto ipotizzato dalla Procura Federale.

La Commissione concedeva il chiesto rinvio.

Nelle more non è stata depositata alcuna documentazione comprovante i presunti pagamenti citati, né i deferiti sono comparsi alla riunione odierna.

La Procura Federale per i fatti contestati ha chiesto applicarsi, ritenuta la continuazione, a carico della società: la sanzione  di due punti di penalizzazione in classifica e la sanzione della ammenda per euro 3.000, ed a carico dell’Amatuzio la sanzione della inibizione per mesi nove.

Questa Commissione, premessa la propria competenza ex art. 32, comma 7, del C.G.S., ritiene che le condotte poste in essere dai deferiti integrino la violazione dell’art. 8, comma 9, del C.G.S., atteso che non è stato ottemperato né alle decisioni emesse dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D., per quanto riguarda le vertenze in essere con i calciatori, né alla decisione del Collegio Arbitrale della L.N.D., per quanto concerne la vertenza con l’allenatore, nel termine di cui all’articolo 94 ter, commi 11 e 13, delle N.O.I.F.

Le condotte contestate integrano altresì la violazione dell’art. 1, comma1, C.G.S. essendo i deferiti venuti meno ai loro doveri di lealtà e correttezza nei rapporti con altri tesserati.

Poiché le violazioni sono riferibili alla medesima stagione sportiva, questa Commissione ritiene di dover considerare, ai fini della irrogazione e della graduazione della sanzioni, la continuazione.

P.Q.M.

infligge al Sig. Amatuzio Egidio Paolo la sanzione della inibizione per un periodo di mesi sei ed alla società A.S.D. Boiano la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel campionato in corso, nonché la sanzione della ammenda per euro 1.500.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni agli organi competenti ai fini della esecuzione delle sanzioni.

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