COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato  Ufficiale  N.  63 del 23.12.2009 Decisione della commissione Disciplinare 5.9.1.  DEFERIMENTI dell

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.crmoliselnd.come sul

Comunicato  Ufficiale  N.  63 del 23.12.2009

Decisione della commissione Disciplinare

5.9.1.  DEFERIMENTI delle societa’ di PRIMA CATEGORIA  per mancata attivita’ giovanile   nelle stagioni sportive 2007/2008 e  2008/2009

La Commissione Disciplinare,

letti gli atti trasmessi dalla Procura Federale il 2, 4, 6 e 8 luglio 2009 con i quali ha deferito tutte le società partecipanti al campionato di prima categoria che non hanno svolto attività giovanile nelle stagioni sportive 2007/2008 e 2008/2009, riunitasi in prosieguo il 5 ed il 26 novembre e nella riunione odierna, accertata la regolarità delle comunicazioni ai deferiti e richiamata in questa sede ogni decisione assunta nelle riunioni di cui sopra, procede alla trattazione del deferimento.

I Presidenti pro-tempore e le Società presenti nelle tre riunioni hanno sottoscritto con il rappresentante della Procura Federale Avv. Raffaele Teodoro, sempre presente, specifico accordo ex art. 23 del C.G.S. Tutte le parti interessate hanno chiesto applicarsi le sanzioni concordate e risultanti negli accordi depositati.

La Procura Federale per i rimanenti Presidenti pro-tempore e per le rispettive società ha richiesto le sanzioni della inibizione di un mese per il Presidente pro-tempore e della ammenda di 1.500,00 euro per la Società, nel caso di mancata attività per una sola stagione, e della inibizione di 45 giorni per il Presidente pro-tempore e della ammenda di 2.000,00 euro per la Società, nel caso di mancata attività per entrambe le stagioni.

La Commissione Disciplinare Territoriale, visto l’art. 23 del C.G.S. e ritenute congrue le sanzioni concordate tra le parti,

DISPONE

applicarsi le seguenti sanzioni a carico dei seguenti Presidenti pro-tempore all’epoca dei fatti e delle seguenti Società, con contestuale chiusura dei procedimenti iscritti nei loro confronti:

inibizione per giorni 20 per i sigg. ANGELONE Marco, Presidente società Forulum, COLUCCI Filippo, Presidente società Roseto, D’ANGELO Gigino, Presidente società Maronea Calcio, DI BOTONTO Valentina, Presidente società Gioventù San Giuliano, DI NIRO  Claudio, Presidente società Mirabello, FASANO  Angelo, Presidente società Miranda, LA PENNA Luigi, Presidente società Fiamma Larino, MIGNOGNA Lucio, Presidente società Hermes Toro, SALVATORE Antonietta, Presidente società Spinete, BUONOPANE Filippo, Presidente società Campobasso Calcio, CECI Emanuele, Presidente società Olimpia Montenero, D’ANGELO Antonio, Presidente società Roccamandolfi, DI MELLA Roberto, Presidente società Quartiere Campobasso Nord, DI STEFANO Domenico, Presidente società Ciorlano, DI TOSTO Gioacchino, Presidente società Civitanova, FABRIZIO Enzo, Presidente società Carpinone Calcio, IMBROGLIA Antonio, Presidente società Domenico De Sisto, PERRINO Nicola, Presidente società Real Roccavivara, SALVATORE Giovanni, Presidente società Real Cercemaggiore;

inibizione per 30 giorni per ANTONECCHIA Giovanni, Presidente società Pianelle Baranello stagione 2007/2008 e Presidente società Rock Baranello stagione 2008/2009;

ammenda di 150 euro ciascuna per le società FORULUM, PIANELLE BARANELLO, ROSETO, MARONEA CALCIO, GIOVENTU’ SAN GIULIANO, MIRABELLO, MIRANDA, FIAMMA LARINO, HERMES TORO, SPINETE, ROCK BARANELLO, CAMPOBASSO CALCIO, OLIMPIA MONTENERO, ROCCAMANDOLFI, QUARTIERE CAMPOBASSO NORD, CIORLANO, CARPINONE CALCIO, DOMENICO DE SISTO, REAL ROCCAVIVARA, REAL CERCEMAGGIORE; URURI 2006;

inibizione per 20 giorni per i sigg. BUCCI Pino e TOTARO Biase, Presidenti società Amatori Calcio Agnone, IZZI Giovanni, Presidente società Virtus Pozzilli stagione 2008/2009, MELLONI Antonio e MELLONI Annalisa, Presidenti società Donkeys Agnone;

inibizioni per 30 giorni per i sigg. CASTALDI Gianni, Presidente società Fornelli, D’AMBROSIO Luca, Presidente società Ferrazzano Calcio, D’ANDREA Paolo Pietro, Presidente società Pagliarone, DI CRISTOFANO Maurizio, Presidente società Santo Stefano, DI FABIO Giovanni, Presidente società Cil Castellino, IANNITO Nicola, Presidente società Fiamma Folgore, MIRCO Claudio, Presidente società Zvizda, PICCIANO Liberato, Presidente società Rinascita Bussese, RAPONE Nicola, Presidente società Amatori Calcio Petacciato, ROMANO Vittorio, Presidente società Lupi Clean 2000 e Lupi Clean CB, SETARO Nicola, Presidente società Reds CB, STAFFIERI Antonio, Presidente società Nuovo Montaquila, STICCA Elio, Presidente società Castelmauro, VISCO Antonino, Presidente società Colli al Volturno, NARDOLILLO Francesco, Presidente società A.S.D. Gildone e Pol. Gildone; AGOSTINELLI Celestino, Presidente società Real San Bartolomeo, RUSCITTO Nicola, Presidente società U.S. Macchiagodena;

ammenda di 150 euro ciascuna per le società LUPI CLEAN 2000 e LUPI CLEAN CB;

ammenda di 300 euro ciascuna per le società AMATORI CALCIO AGNONE, FERRAZZANO CALCIO, PAGLIARONE, SANTO STEFANO, CIL CASTELLINO, SANT’AGAPITO, FIAMMA FOLGORE, DONKEYS AGNONE, ZVIZDA, RINASCITA BUSSESE, AMATORI CALCIO PETACCIATO, REDS CB, NUOVO MONTAQUILA, CASTELMAURO, COLLI AL VOLTURNO, FORNELLI, VIRTUS POZZILLI, GILDONE; REAL SAN BARTOLOMEO; U.S. MACCHIAGODENA;

Per tutti gli altri deferiti, la Commissione Disciplinare, trattandosi di società partecipanti ai campionati di prima categoria, visti il punto A/4, lettera f), del C.U. n. 1 del 1° luglio 2007 della L.N.D., allegato al C.U. n. 1 del 1° luglio 2007 del Comitato Regionale Molise, ed il punto A/4, lett. f), n. 1 del 1° luglio 2008 della L.N.D., allegato al C.U. n. 1 del 1° luglio 2008 del Comitato Regionale Molise, che fissano le sanzioni per la mancata attività giovanile, ritenuto che le sanzioni richieste dalla Procura Federale vanno ridotte anche in considerazione delle osservazioni avanzate per iscritto da alcune società e della realtà locale.

INFLIGGE

- la sanzione della inibizione per mesi uno a DI FRANCO Mauro, Presidente società Sporting Rionero, FRATE Gianluca, Presidente società Ururi 2006, MONACO Raffaele, Presidente società Santa Juxta Palata, PORRECA Giuseppe, Presidente società Rio Vivo Marinelle, ROMANO Paolo, Presidente società Atletico Limosano, STABILE Claudio, Presidente società Real Rocca d’Evandro, ZULLO Marco, Presidente società Sporting Aesernia, BARRA Domenico, Presidente società Tufara Calcio, CIMORELLI Giovanni, Presidente società Virtus Pozzilli, ROSELLI Michele e PLACELLA Raffaele, Presidenti società Real Prata;

- la sanzione della inibizione per giorni quarantacinque a GIORDANO Guerrino, Presidente società Juvenes Sei Torri e società Real Juvenes CB, CIAMPITTIELLO Felice, Presidente società Atletico Sessano, MANGIFESTA Costantino, Presidente società Campomarino, DI PILLA Francesco, Presidente società Sant’Agapito;

- la sanzione della ammenda di euro 450,00 per le società SPORTING RIONERO; SANTA JUXTA PALATA; RIO VIVO MARINELLE; ATLETICO LIMOSANO; REAL ROCCA D’EVANDRO; SPORTING AESERNIA; TUFARA CALCIO; REAL PRATA; CIVITANOVA;

- la sanzione della ammenda di euro 700,00 per le società JUVENES (Sei Torri e Real CB); ATLETICO SESSANO, CAMPOMARINO.

  Manda alla Segreteria del Comitato Regionale per quanto di competenza in ordine al recupero della sanzioni pecuniarie inflitte alle società.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it