COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 48 del 06/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 48 del 06/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.

Nei confronti di :

_ i Sigg.ri Mario Molinari, Rodrigo Bei, Giancarlo Valentini Grigioni, Giancarlo Palomba. Aldo

Spapperi, Emanuele Amenta, Gabrio Giustinelli, Aurelio Fortunati e Piero Vicaroni;

_ le società AC.POZZO G. SRL, ASD PROMANO, ASD REAL QUADRELLI, US SAN NICOLO, ASD SAN

SECONDO, ASD SAN GEMINI, SSD SELCI NARDI, APD STRETTURA 87, E AS VILLABIAGIO,

per rispondere:

· i primi della violazione dell’art.32 commi 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., in relazione

anche alle disposizioni emanate con il C.U. nr. 1 del 1.07.2008 della L.N.D. così come

richiamate al capitolo A/4- lett. F), per aver contravvenuto all’obbligo di partecipare con

propria squadra al campionato Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l’Attività

Giovanile e Scolastica oppure, in alternativa al Campionato “ juniores Under 18”;

· le seconde a titolo di responsabilità diretta conseguente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.

4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, alle violazioni ascritte ai propri Presidenti, così

come sopra indicate.

F A T T O

Con atto prot. nr. 753.pf 08-09/ML/reg. datato 19 maggio 2009, la Procuratore Federale della

F.I.G.C, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale gli incolpati in premessa indicati,

per rispondere delle violazioni ascritte.

All’udienza di trattazione è presente l’Avv. Michele Licata, in rappresentanza della Procura

Federale, il quale ha concluso per l’irrogazione delle sanzioni di €, 1000,00 di ammenda e giorni 30

di inibizioni. Sono altresì presenti per il Selci Nardi il presidente Gustinelli Gabrio; per la società US

San Nicolo il Presidente palomba Giancarlo e per la società Real Quadrelli il delegato Baiocco

Nando.

MOTIVI

Preliminarmente si prende atto del mancato perfezionamento della notifica dell’avviso di

fissazione di udienza nei confronti delle società Pozzo e Sangemini nonché dei rispettivi

Presidenti. La Commissione pertanto dispone il rinnovo della notifica nei confronti delle suddette

società per altra data a cura della segreteria del C.R.U..

Con riferimento ai restanti deferiti la Commissione rileva che nessun dubbio è consentito avere in

merito alla responsabilità delle Società ASD PROMANO, ASD REAL QUADRELLI, US SAN NICOLO,

ASD SAN SECONDO, SSD SELCI NARDI, APD STRETTURA 87, E AS VILLABIAGIO, relativamente ai fatti

contestati. A tal fine occorre considerare l’univoco contenuto della documentazione acquisita agli

atti del presente procedimento e riferita alla composizione dei Campionati Giovanili Allievi o

Giovanissimi oppure, in alternativa, al Campionato “Juniores-Under 18”. La responsabilità è,

peraltro, desumibile dallo stesso comportamento dei deferiti che non hanno contestato gli

addebiti.

Emerge quindi sicuramente la violazione, da parte delle suddette società deferite, dell’obbligo in

questione, riferito alla partecipazione ad uno dei citati Campionati, che doveva invece essere

assolto come espressamente chiarito nel C.U. n.1 del 01/07/2008 per la stagione sportiva

2008/2009, relativo alla attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.

Non può assumere rilievo, nel presente giudizio, alcuna circostanza attenuante, fatta eccezione

per la società presentatesi a mezzo dei loro rappresentanti, le quali hanno illustrato e

adeguatamente motivato le oggettive situazioni di difficoltà anche demografica nel poter

organizzare squadre appartenenti al settore giovanile. Analogamente deve concludersi per la APD

Strettura 87, che pur non comparendo personalmente ha presentato una memoria di simile

contenuto.

Affermata, pertanto, la responsabilità delle Società deferite e dei rispettivi Presidenti per

responsabilità diretta, considerato il Campionato di appartenenza nella stagione sportiva

2008/2009 e la sanzione pecuniaria prevista ed applicabile fino ad €. 1.500, si ritiene equo

infliggere alle medesime la sanzione dell’ammenda come segue:

· €.500,00 alla società S.S.D SELCI NARDI;

· €.550,00, [ di cui 50,00 a titolo di recidiva ] alla società USD SAN NICOLO DI CELLE;

· €.550,00, [ di cui 50,00 a titolo di recidiva ] alla società ASD REAL QUADRELLI;

· €.550,00 alla società ASD PROMANO;

· €.550,00 alla società AS VILLABIAGIO;

· €.550,00 [ di cui 50,00 a titolo di recidiva ] alla società APD STRETTURA 87,

· €.600,00 [ di cui 50,00 a titolo di recidiva ] alle società ASD. SAN SECONDO.

Nei confronti di tutti i Presidenti viene irrogata la sanzione dell’inibizione di gg. 20 a ricoprire

cariche federali in seno alla FIGC.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare, applica:

· i Sigg. Giancarlo Valentini Grigioni, Giancarlo Palomba. Aldo Spapperi, Gabrio Giustinelli,

Aurelio Fortunati e Piero Vicaroni; la sanzione dell’inibizione di 20 giorni ciascuno;

Infligge altresì alle società deferite le seguenti ammende:

· €.500,00 alla società S.S.D SELCI NARDI;

· €.550,00, [ di cui 50,00 a titolo di recidiva ] alla società USD SAN NICOLO DI CELLE;

· €.550,00, [ di cui 50,00 a titolo di recidiva ] alla società ASD REAL QUADRELLI;

· €.550,00 alla società ASD PROMANO;

· €.550,00 alla società AS VILLABIAGIO;

· €.550,00 [ di cui 50,00 a titolo di recidiva ] alla società APD STRETTURA 87;

· €.600,00 [ di cui 50,00 a titolo di recidiva ] alle società ASD. SAN SECONDO.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it