COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 2 del 09/07/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROV

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 2 del 09/07/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE (Torneo Bacci)

242 Stagione sportiva 2008/09 Gara Audace Legnaia – Florence Sporting Club (2-1) del

5/5/09. Torneo Bacci. In C.U. n.50 del 20/05/09 Del.Prov. Firenze.

Reclama la società Florenze Sporting Club avverso la squalifica fino al 30/06/2010 inflitta al

calciatore Scuffi Tommaso il quale “a fine gara andava a stringere la mano al D.G.dopo averci

sputato sopra. Di poi offendeva l’arbitro medesimo e si toglieva la maglia per non farsi identificare.”

La reclamante sostiene l’eccessiva severità del provvedimento anche in relazione al sincero

pentimento del proprio tesserato.

Chiede di essere udita dalla C.D. ed auspica una riduzione della sanzione.

L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma il fatto

All’udienza del 3/7/09 il Presidente della società ribadisce le proprie scuse deducendo che la

società prenderà provvedimenti nei confronti del tesserato.

Chiede una riduzione della sanzione.

La C.D. esaminati gli atti ufficiali accoglie il reclamo.

Il comportamento processuale tenuto dalla reclamante appare meritevole di fiducia nel fatto che la

stessa società si è impegnata ad intervenire presso il proprio atleta al fine di fargli comprendere la

gravità del gesto e la massima antisportività dello stesso.

D’altro canto la sanzione non può essere diminuita per il solo fatto di avere dimostrato pentimento

a posteriori, piuttosto può essere modificata in modo da renderla oltre che afflittiva anche

rieducativa verso i valori dello sport.

P.Q.M.

La C.D.T.T. in accoglimento del reclamo, riduce la sanzione inflitta al calciatore Scuffi Tommaso

squalificandolo fino al 20/02/2010, con obbligo per lo stesso di partecipare, quale osservatore, al

prossimo corso per arbitri che sarà tenuto dalla sezione A.I.A. di Firenze.

Affinchè la sanzione accessoria abbia effetto, sarà necessario che venga depositata, al termine del

corso, presso la Delegazione Provinciale di Firenze, un’idonea certificazione di partecipazione a

tutte le sedute del corso.

Il Collegio dispone il non addebito della tassa di reclamo.

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