COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 2 del 09/07/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 192 stagione sportiva 2008/

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 2 del 09/07/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

192 stagione sportiva 2008/09 Gara Ghezzano 2005 – Villamagna (2-2) del 15/03/09.

Campionato di III categoria. In C.U. n.37 del 19/03/09 Del. Prov. Pisa.

Reclama la società Ghezzano 2005 avverso la squalifica fino al 17/12/09 inflitta al calciatore

Fabrizzi Stefano il quale “a fine gara colpiva con un violento calcio la porta a vetro dello spogliatoi

del D.G. sfondandola. I vetri si spargevano nello spogliatoio colpendo il D.G. alle gambe senza

provocare conseguenze e si spargevano sui vestiti e sulla borsa.”

La reclamante definisce “sconsiderato” il gesto del suo atleta cercando di stigmatizzare il fatto

ritenuto che l’arbitro non ha subito conseguenze.

Sottolinea il pronto intervento del capitano della squadra nel fornire il nominativo del responsabile.

Chiede una riduzione della sanzione.

L’arbitro conferma il fatto dichiarando di essere stato comunque in grado di riconoscere nel

Fabrizzi l’autore del gesto.

La C.D. esaminati gli atti ufficiali accoglie il reclamo.

Il gesto del calciatore non può essere giustificato in alcun modo e pertanto deve essere

severamente punito.

Tuttavia la fortunata circostanza di non avere provocato danni all’arbitro ed il pronto

interessamento della società tramite il capitano della squadra, fanno propendere per una riduzione

della sanzione.

P.Q.M.

La C.D.T.T. in accoglimento del reclamo dispone la squalifica del calciatore Fabrizzi Stefano fino al

19/09/2009. Ordina il non addebito della tassa di reclamo.

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