COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società C.G. CABIATE CALCIO
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/01/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società C.G. CABIATE CALCIO
Campionato Allievi Girone B
Gara del 5 Dicembre 2009 tra XENIA - CABIATE
COM. UFF. n. 24 della delegazione di COMO datato 11 DICEMBRE 2009
La società CABIATE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che squalificato l’allenatore Maurizio MARIANI sino all’ 8-03-2010, lamentando che vi è una netta sproporzione tra la squalifica inflitta all’allenatore e quella comminata all’allenatore della squadra avversaria CITTERIO entrambi espulsi dal campo per comportamento reciprocamente irriguardoso tenuto dai due.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il MARIANI dopo essere stato espulso dal terreno di gioco per comportamento scorretto e offensivo nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria, si è posizionato a bordo del terreno di gioco e nel corso della gara ha insultato l’arbitro assieme ai tifosi della propria squadra.
La gravità del suddetto comportamento giustifica una lieve riduzione della sanzione.
Tanto premesse e ritenuto
RIDUCE
La squalifica dell’allenatore sig. Maurizio MARIANI a tutto il 15-02-2010, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.