COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD CALCIO A5 MESE
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/01/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società ASD CALCIO A5 MESE
Campionato CALCIO A 5 Serie C2 Girone B
Gara del 4 Dicembre 2009 tra SAN DAMIANO – CALCIO A5 MESE
COM. UFF. n. 24 del CRL datato 11 DICEMBRE 2009
La società CALCIO A5 MESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore BALATTI Enrico Maria per 3 gare, lamentando di non aver proferito frasi offensive nei riguardi del direttore di gara al termine della gara.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il referto di gara costituisce fonte primaria e privilegiata di prova. Dalla relazione dell’arbitro si evince che il BALATTI al termine della gara si rivolgeva ripetutamente in modo irriguardoso, ingiurioso e minaccioso nei confronti del direttore di gara fino a quando non veniva allontanato dai compagni di squadra. Il comportamento del BALATTI, peraltro Presidente della medesima società reclamante, configura una violazione di gravità tale da giustificare la sanzione inflitta dal G.S.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.