COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Sportiva SOMMESE CALCIO
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/01/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società Sportiva SOMMESE CALCIO
Campionato Eccellenza Girone A
Gara del 13-12-2009 tra SOMMESE – UNIONE CALCISTICA CAIRATE
C.U. n. 25 del C.R.L. datato 17-12-2009
La società SOMMESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore BROGGINI Jonathan per 5 Gare, lamentando che il comportamento sanzionato non era stato intenzionale e, conseguentemente, la squalifica appare eccessiva.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva: il referto arbitrale costituisce fonte privilegiata di prova. Detto documento riporta la descrizione del fatto in modo chiaro, senza che appaiono contraddizioni di sorta. Il G.S. ha tenuto conto nell’adozione del provvedimento sanzionatorio, della circostanza che il contatto fisico, comunque verificatosi, non ha comportato conseguenze lesive della persona del direttore di gara. L’esame effettuato da Questa Commissione, così come dal G.S., non può che condurre alla conclusione che la misura della squalifica si dimostra adeguata rispetto ai criteri abitualmente utilizzati da Questa Commissione per analoghe fattispecie.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo preposto e dispone l’addebito della relativa tassa.