COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Sportiva G.S. CERRO MAG

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/01/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società Sportiva G.S. CERRO MAGGIORE CALCIO

Campionato 1° Categoria Girone A

Gara del 13-12-2009 tra CERRO MAGGIORE - CRENNESE

C.U. n. 25 del C.R.L. datato 17-12-2009

La società CERRO MAGGIORE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore COMIN Laudenir sino all’8-06-2011 e inibito il dirigente GENEROSO Antonio sino al 10-02-2010, lamentando che, diversamente da quanto riportato nella delibera impugnata, il primo non avrebbe afferrato per il collo l’arbitro, mentre il secondo non avrebbe chiamato le forze dell’ordine “per espressa richiesta dell’osservatore arbitrale presente”.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva: innanzitutto che la ricostruzione svolta dalla reclamante è priva di valenza probatoria e di qualsiasi riscontro. Si osseva altresì che, dal referto arbitrale, il quale forma piena prova del comportamento dei tesserati nel corso delle gare, si evince che il COMIN, ricevuta la notifica del provvedimento di espulsione, ha afferrato con entrambe le mani il collo del direttore di gara, per poi spingerlo con forza all’indietro. Per quanto riguarda, invece, la posizione del GENEROSO, si rileva che, nel referto di gara, è riportato che il predetto dirigente, a fronte richiesta formulata dall’arbitro, si è espressamente rifiutato di chiamare le forse dell’ordine, dicendogli: “se la veda lei”.

Ciò posto, la C.D. ritiene che le sanzioni inflitte dal G.S. siano del tutto congrue e proporzionate tenuto conto delle condotte poste in essere dai sig.ri COMIN e GENEROSO, così come descritte nel fererto arbitrale e confermate telefonicamente a Questa Commissione direttamente dall’arbitro.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

Il reclamo preposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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