COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 21/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Folgore Verano Camp.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 27 del 21/01/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società US Folgore Verano Camp. Ecc. Gir. B

Gara Folgore Verano/Trevigliese del  13/12/2009

CU n. 25 del 17/12/2009 del CRL

La società FOLGORE VERANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Andrea CASARTELLI per 3 GARE,  chiedendo una revisione della sanzione in quanto l’impatto tra i due giocatori sarebbe stato del tutto involontario.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: letti gli atti e come chiaramente descritto nel rapporto dell’assistente dell’arbitro, il CASARTELLI colpiva volontariamente con due calci alle gambe un avversario a gioco fermo e per tale motivo veniva allontanato dal terreno di gioco. L’assistente dell’arbitro, sentito telefonicamente da Questa Commissione a maggiori chiarimenti, ha confermato quanto riportato nel rapporto ribadendo la volontarietà del comportamento tenuto dal CASARTELLI.

Pertanto, la sanzione inflitta dal GS appare congrua e meritevole di conferma.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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