COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 21/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Folgore Verano Camp.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 21/01/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società US Folgore Verano Camp. Ecc. Gir. B
Gara Folgore Verano/Trevigliese del 13/12/2009
CU n. 25 del 17/12/2009 del CRL
La società FOLGORE VERANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Andrea CASARTELLI per 3 GARE, chiedendo una revisione della sanzione in quanto l’impatto tra i due giocatori sarebbe stato del tutto involontario.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: letti gli atti e come chiaramente descritto nel rapporto dell’assistente dell’arbitro, il CASARTELLI colpiva volontariamente con due calci alle gambe un avversario a gioco fermo e per tale motivo veniva allontanato dal terreno di gioco. L’assistente dell’arbitro, sentito telefonicamente da Questa Commissione a maggiori chiarimenti, ha confermato quanto riportato nel rapporto ribadendo la volontarietà del comportamento tenuto dal CASARTELLI.
Pertanto, la sanzione inflitta dal GS appare congrua e meritevole di conferma.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.