COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 21/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Crennese Camp. 1^ Ca
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 21/01/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società US Crennese Camp. 1^ Cat. Gir. A
Gara Cerro Maggiore/Crennese del 13/12/2009
CU n. 25 del 17/12/2009 del CRL
La Società CRENNESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Matteo SUMAN per 6 GARE, lamentando che in relazione alla dinamica dei fatti, il tesserato legittimamente lamenti una sanzione eccessiva.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal referto arbitrale risultano compiutamente esposti fatti che hanno originato i provvedimenti adottati dal GS. Rileva Questa Commissione come il calciatore SUMAN abbia colpito un avversario, con un a gomitata definita “di discreta intensità”, a gioco fermo, senza che, peraltro, il colpito abbia riportati apprezzabili conseguenze fisiche. Successivamente i due si insultavano strattonandosi e scambiandosi una testata di “modesta intensità”: a seguito dell’espulsione comminatagli e dopo aver subito un calcio nel polpaccio da altro avversario, il SUMAN non dava adito ad altri rilievi. Pur valutando il comportamento tenuto dal calciatore meritevole di sanzione, Questa Commissione ritiene, valutato l’atteggiamento del SUMAN nel complesso dell’accaduto, di parzialmente accogliere il ricorso.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
La squalifica del calciatore Matteo SUMAN a 5 GARE, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.